Gli impianti fotovoltaici rientrano nell’Iperammortamento 2026 come categoria autonoma (comma 429 lett. b), con regole specifiche che si differenziano dai beni strumentali Allegato IV.
Requisiti di accesso per il FTV
A differenza dei beni Allegato IV per i quali il DL 38/2026 art. 7 ha soppresso retroattivamente il vincolo di origine, i pannelli fotovoltaici devono essere prodotti in UE/SEE e classificati nelle categorie B o C del registro ENEA (art. 12, lettere b e c, DL 181/2023). I pannelli di categoria A sono esclusi dall’agevolazione per scelta normativa esplicita, nonostante circa 25 produttori EU risultino iscritti al registro. Ad oggi la categoria C è riferibile sostanzialmente a 3Sun/Enel di Catania (tecnologia HJT). La categoria B non risulta coperta da alcun modulo registrato.
Coefficiente di ammortamento e quattro fattispecie
Il coefficiente fiscale di ammortamento dell’impianto fotovoltaico dipende dalla classificazione fiscale del bene secondo la Circolare AdE 36/E/2013, che individua quattro fattispecie. La scelta non è discrezionale: dipende dalle caratteristiche del bene e dal contesto di installazione, e va concordata con il consulente fiscale dell’impresa.
| Fattispecie | Inquadramento | Coefficiente | Periodo deduzione |
|---|
| A — bene mobile | Impianto non accatastato, su struttura non integrata strutturalmente all’immobile | 9% | ~12 anni |
| B — bene immobile | Impianto accatastato come unità immobiliare autonoma (D/1, D/10) | 4% | ~25 anni |
| C — bene immobile parte di compendio industriale | Impianto integrato strutturalmente in fabbricato strumentale (capannone) | 3-4% | ~25-30 anni |
| D — approccio per componenti (AIDC 197/2016) | Componenti scorporati: pannelli/inverter al 9%, strutture al 4%. Posizione respinta dal Governo (interrogazione 5-09541/2016) ma applicata da molti commercialisti per tutela del cliente | 9% / 4% | misto |
Negli esempi che seguono utilizziamo la fattispecie A (bene mobile, coefficiente 9%, periodo ~12 anni) come riferimento più frequente nei casi PMI con impianto su copertura non integrato strutturalmente. Per impianti accatastati come immobile autonomo o parte di compendio industriale i tempi di deduzione si allungano significativamente. La scelta della fattispecie va sempre validata col commercialista del cliente.
Massimali di costo FER (Allegato 1, Sezione II del decreto attuativo)
La base di calcolo dell’Iperammortamento per gli impianti FER è il minimo tra il costo effettivo sostenuto e il massimale per fascia di potenza. La parte di costo eccedente il massimale non è agevolabile. I parametri sono articolati su quattro tabelle: FER elettriche (€/kW), coefficienti moltiplicativi α per i sistemi di accumulo, FER termiche (€/kW), solare termico (€/m²).
Tabella 2a — FER elettriche (€/kW per fascia di potenza)
| Fonte | P ≤ 20 kWe | 20 < P ≤ 200 | 200 < P ≤ 600 | 600 < P ≤ 1.000 | P > 1.000 |
|---|
| FV moduli lett. b) | 1.420 | 1.120 | 1.020 | 910 | 840 |
| FV moduli lett. c) | 1.500 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 940 |
| Eolico | 2.640 | 2.160 | 1.280 | 1.080 | — |
| Geotermico | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 1.800 |
| Idraulico | 2.970 | 2.640 | 2.640 | 2.380 | 1.850 |
| Biomassa | 400 | 400 | 400 | 400 | 370 |
Tabella 2b — Coefficienti α per sistemi di accumulo
Il decreto firmato il 4 maggio 2026 sostituisce il vecchio cap di 900 €/kWh (bozza del 5 gennaio) con un regime moltiplicativo: il valore agevolabile del sistema di accumulo deve essere ≤ α × valore agevolabile dell’impianto FER. Il coefficiente α varia per fonte e per fascia di potenza.
| Fonte | P ≤ 20 kWe | 20 < P ≤ 200 | 200 < P ≤ 600 | 600 < P ≤ 1.000 | P > 1.000 |
|---|
| FV moduli lett. b) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| FV moduli lett. c) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| Eolica | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
| Geotermica | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Idraulica | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Biomassa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
UPS / Gruppi statici di continuità: ESCLUSI. Anche se contengono batterie, gli UPS sono dimensionati per garantire continuità della fornitura (kVA + autonomia in minuti), non per stoccare energia da fonte rinnovabile (kWh utili). La modifica del punto h) dell’Allegato IV non sana l’esclusione storica fissata dalla Circolare MiSE 177355/2018: lo storage rientra nel beneficio solo come accessorio a NUOVI impianti di autoproduzione FER, nei limiti del regime α della Tabella 2b. Ref. Marco Belardi, Innovation Post 5/5/2026.
Tabella 2c — FER termiche (€/kW per uso calore di processo)
| Fonte | P ≤ 1.000 kWt | P > 1.000 kWt |
|---|
| Pompa di calore aria/aria | 720 | 500 |
| Pompa di calore aria/acqua | 1.560 | 1.000 |
| Pompa di calore geotermica | 2.280 | 2.000 |
| Biomassa termica | 5.600 | 3.900 |
Tabella 2d — Solare termico (€/m² superficie captante)
| T media fluido (°C) | S ≤ 100 m² | 100 < S ≤ 200 m² | S > 200 m² |
|---|
| 50 | 490 | 220 | 175 |
| 100 | 670 | 285 | 220 |
| 150 | 770 | 335 | 235 |
Esempio pratico — impianto FTV €100.000, scaglione fino a €2,5M
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|
| Deduzione annua ordinaria | €100.000 × 9% | €9.000 |
| Maggiorazione annua (iper) | €100.000 × 180% × 9% | €16.200 |
| Beneficio fiscale annuo (IRES 24%) | €16.200 × 24% | €3.888 |
| Beneficio fiscale totale (~13 anni) | | ~€43.200 |
Aliquota applicabile
Il beneficio si calcola sull’aliquota IRES del 24% per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.). Per le imprese individuali, S.n.c. e S.a.s. il reddito è tassato per trasparenza in capo ai soci con IRPEF a scaglioni: l’aliquota effettiva dipende dal reddito complessivo del singolo socio e può essere superiore al 24%.
NOTA BENE: Il beneficio dell’Iperammortamento FTV rileva ai soli fini IRES/IRPEF. Non rileva ai fini IRAP (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025). Il coefficiente effettivo applicabile sarà determinato dal consulente fiscale dell’impresa in sede di iscrizione del bene in bilancio.
Vincolo dimensionale per impianti di autoproduzione FER
Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 prevede che gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo agevolabili non possano superare il 105% del fabbisogno energetico annuale della struttura produttiva. Il fabbisogno è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026, più eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o combustibili.
Conseguenza operativa: un impianto sovradimensionato rispetto al consumo aziendale decade dal beneficio per la parte eccedente. Per progetti in cui la producibilità attesa supera il consumo, va valutata la strutturazione con impianti separati (la parte entro il 105% del consumo in autoconsumo agevolato, la parte eccedente come impianto commerciale separato) oppure la configurazione in Comunità Energetica Rinnovabile per valorizzare l’energia eccedente via tariffa TIP GSE.
Gli impianti di autoproduzione FER includono: gruppi di generazione elettrica (FTV, mini-eolico, cogenerazione), trasformatori, misuratori, impianti per produzione di calore di processo, sistemi di stoccaggio (batterie di accumulo).
Tre configurazioni di localizzazione FTV ammesse
L’art. 7 del decreto attuativo individua tre configurazioni di localizzazione dell’impianto FTV compatibili con il vincolo di destinazione all’autoconsumo della struttura produttiva:
- Configurazione 1 — stesse particelle catastali della struttura produttiva. L’impianto è installato su coperture, pertinenze o terreni che insistono sulle medesime particelle dell’unità produttiva.
- Configurazione 2 — particelle diverse con POD riconducibili alla stessa struttura. L’impianto è installato su particelle distinte ma il punto di prelievo (POD) è riconducibile alla stessa unità produttiva (es. capannone e tetto magazzino in particelle separate ma utenza unica).
- Configurazione 3 — autoconsumatore individuale a distanza ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 30 comma 1 lett. a) n. 2. Un solo cliente finale che possiede più POD propri nella stessa zona di mercato (Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna). L’energia prodotta in un sito viene contabilizzata come autoconsumo per i POD dello stesso cliente nella zona.
Configurazione 3 ≠ CER. La Configurazione 3 dell’Iperammortamento è una forma di autoconsumo individuale a distanza riconducibile a un unico soggetto con più POD. La Comunità Energetica Rinnovabile (CER, art. 31 D.Lgs. 199/2021) è invece una configurazione distinta che riunisce più soggetti diversi attorno a una cabina primaria. La CER resta utilizzabile come leva economica separata (tariffa incentivante GSE ~100-110 €/MWh sui kWh condivisi), cumulabile con l’Iperammortamento ma indipendente.
Leasing vs Acquisto Diretto: l’effetto sui tempi del beneficio
La scelta della forma di finanziamento incide significativamente sui tempi di fruizione del beneficio fiscale.
Acquisto diretto: il beneficio si spalma sull’intero periodo di ammortamento. Per un impianto FTV con coefficiente 9%, i tempi arrivano a circa 13 anni.
Leasing finanziario: la deduzione avviene sui canoni. L’art. 102, comma 7, TUIR prevede che i canoni siano deducibili in un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Per il FTV (periodo ordinario ~11 anni), i canoni diventano deducibili in circa 5-6 anni, concentrando il beneficio in circa la metà del tempo.
| Acquisto diretto | Leasing |
|---|
| Periodo deduzione | ~13 anni | ~6 anni |
| Beneficio fiscale totale | ~€43.200 | ~€43.200 |
| Beneficio medio annuo | ~€3.888 | ~€7.200 |
| Effetto liquidità | Distribuito | Concentrato |
Il beneficio fiscale totale resta invariato nei due scenari, ma con il leasing si concentra in circa la metà del tempo, migliorando il payback e la liquidità dell’impresa negli anni iniziali.
Combinazione Leasing + Nuova Sabatini: la strategia ottimale
Per massimizzare l’efficienza finanziaria è possibile combinare il leasing con la Nuova Sabatini (art. 2, DL 69/2013), ottenendo un doppio vantaggio:
| Strumento | Beneficio | Tipo |
|---|
| Iperammortamento 180% | Risparmio IRES/IRPEF sulla maggiorazione | Fiscale |
| Nuova Sabatini | Contributo a fondo perduto sugli interessi | Diretto |
| Leasing | Deduzione canoni concentrata in ~6 anni | Finanziario |
I tre strumenti sono cumulabili sullo stesso bene e agiscono su piani diversi.
Esempio pratico — impianto FTV €100.000 con leasing 60 mesi
- Iperammortamento 180% → risparmio fiscale totale ~€43.200 concentrato in ~6 anni
- Nuova Sabatini → contributo indicativo ~€3.000-€5.000 a fondo perduto sugli interessi
Nota operativa Nuova Sabatini: il finanziamento deve essere stipulato con una banca o intermediario convenzionato MIMIT. La domanda va presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, prima dell’acquisto del bene.
Nota finale: la convenienza effettiva tra acquisto diretto e leasing dipende dal costo del finanziamento, dalla situazione di liquidità e dalla capacità di assorbire la deduzione negli anni. Si consiglia sempre una simulazione personalizzata con il proprio consulente fiscale.