Iperammortamento 2026 - Maggiorazione fiscale per beni strumentali 4.0

Iperammortamento 2026 – Maggiorazione fino al 180% per Beni Strumentali 4.0

Dal 2026 il credito d’imposta Transizione 4.0 lascia il posto all’Iperammortamento: deduzione fiscale maggiorata per beni Allegato IV e V della L. 199/2025, software 4.0 incluso

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Maggiorazione +180%
Allegato IV e V
Beni extra-UE ammessi
Software 4.0 incluso

Stato normativo

L’Iperammortamento 2026 è istituito dall'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ed è operativo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il DL 38/2026 del 27 marzo 2026, art. 7 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/03/2026, in vigore dal 28/03/2026) ha soppresso retroattivamente il vincolo di origine “Made in EU/SEE” sui beni 4.0 Allegato IV e V. Il vincolo resta in vigore solo per moduli e celle fotovoltaiche delle categorie B e C del registro ENEA. Il decreto attuativo MIMIT-MEF è stato firmato dal Ministro Urso il 4 maggio 2026 dopo quattro mesi di attesa, ed è ora in iter di perfezionamento (bollinatura RGS, concerto MEF, controllo Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Definisce le modalità operative di accesso tramite piattaforma GSE, 3 fasi procedurali (preventiva, conferma a 60 giorni dalla notifica esito positivo GSE, completamento) e 2 comunicazioni periodiche di monitoraggio annuale (entro 20 gennaio ed entro 30 giugno) per gli investimenti pluriennali, la perizia obbligatoria per tutti gli investimenti, i vincoli ENEA per FTV, il computo dei termici equivalenti per il 105%, le 3 configurazioni di localizzazione FTV e i massimali di costo per le tecnologie FER (Allegato 1, Sezione II — 4 tabelle 2a/2b/2c/2d con regime α moltiplicativo per i sistemi di accumulo), oltre all’esclusione dei canoni dei software erogati in modalità as-a-service (SaaS) e dei gruppi statici di continuità (UPS). La piena operatività della piattaforma GSE SPC è attesa da metà giugno 2026.

La misura è comunque in vigore dal 1° gennaio 2026 per la parte sostanziale: l’impresa che sta valutando o effettuando un investimento 4.0 nel 2026 matura il diritto alla maggiorazione al verificarsi dei requisiti sostanziali, indipendentemente dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (che regola le modalità procedurali).

1. Introduzione all’Iperammortamento 2026

Dal 1° gennaio 2026, il credito d’imposta Transizione 4.0 viene sostituito dall'Iperammortamento: un nuovo meccanismo di incentivazione fiscale che consente alle imprese di dedurre una quota maggiorata del costo dei beni strumentali 4.0.

Il passaggio dal credito d’imposta all’iperammortamento comporta un cambiamento fondamentale nel modo in cui l’impresa percepisce il beneficio: non più una compensazione diretta in F24, ma una riduzione dell’imponibile fiscale distribuita lungo il periodo di ammortamento del bene.

DEFINIZIONE: L’Iperammortamento consente di dedurre fiscalmente una quota più alta del costo del bene (fino al 280% del valore, cioè 100% + 180% di maggiorazione), riducendo così l’imponibile IRES o IRPEF.

Il beneficio effettivo dipende dalla capacità dell’azienda di generare utili sufficienti per assorbire la deduzione. Questo rappresenta una differenza sostanziale rispetto al credito d’imposta, che poteva essere utilizzato anche da imprese in perdita.

2. Cosa Cambia rispetto a Transizione 4.0

La Legge di Bilancio 2026 introduce cambiamenti radicali nel panorama degli incentivi per le imprese italiane. Il credito d’imposta Transizione 4.0 termina definitivamente il 31 dicembre 2025.

Principali differenze

  • Tipo di beneficio: Da credito d’imposta diretto a deduzione maggiorata dell’ammortamento
  • Fruizione: Da compensazione immediata in F24 a beneficio distribuito negli anni di ammortamento
  • Dipendenza dagli utili: Il beneficio è ora subordinato alla capacità di generare utili
  • Provenienza beni: Nessun obbligo generale di origine dopo il DL 38/2026 art. 7, che ha soppresso retroattivamente il vincolo Made in EU/SEE sui beni Allegato IV e V. Il vincolo resta solo per i pannelli fotovoltaici delle categorie B e C del registro ENEA (DL 181/2023, art. 12)
  • Software 4.0: Reintrodotto nel 2026 dopo l’esclusione del 2025

ATTENZIONE: Le imprese che nel 2025 hanno utilizzato il credito d’imposta Transizione 4.0 dovranno adattare la propria pianificazione fiscale al nuovo meccanismo dell’Iperammortamento.

Impatto pratico

Nel 2025 il beneficio era un credito d’imposta utilizzabile immediatamente in compensazione F24, indipendentemente dalla situazione economica dell’azienda. Nel 2026 diventa una deduzione maggiorata: l’impresa può dedurre fiscalmente una quota più alta del costo del bene, riducendo così l’imponibile IRES o IRPEF.

Questo significa che un’azienda in perdita non potrà beneficiare immediatamente dell’incentivo, ma dovrà attendere di generare utili per assorbire la deduzione maggiorata.

3. Chi Può Accedere all’Iperammortamento 2026

L’Iperammortamento 2026 è riservato a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico o dimensione.

Soggetti ammessi

  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.)
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.)
  • Imprese individuali
  • Enti non commerciali (per attività commerciale)
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Esclusioni

Sono escluse dall’Iperammortamento 2026:

  • Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale
  • Imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi (DLgs 14/2019)
  • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs 231/2001
  • Imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Imprese non in regola con il DURC

Imprese agricole: la misura è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 55 TUIR). Le imprese agricole in senso stretto (reddito agrario ex art. 32 TUIR) accedono a misure dedicate come Agrisolare, PSR regionali e ISMEA Più Impresa. Per le imprese agricole che operano in forma di società commerciale (S.r.l., cooperative di trasformazione) può esserci accesso all’Iperammortamento sui beni strumentali utilizzati nell’attività commerciale: va verificato caso per caso con il consulente fiscale.

I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Non esiste un obbligo generale di origine Made in EU/SEE dopo la soppressione retroattiva operata dal DL 38/2026 art. 7: il vincolo resta solo sui pannelli fotovoltaici delle categorie B e C del registro ENEA.

Il bene agevolato deve essere mantenuto nella struttura produttiva per un periodo pari alla durata dell’ammortamento fiscale (comma 433). La cessione, dismissione o destinazione a finalità estranee prima del termine comporta il recupero del beneficio per la quota corrispondente.

4. Aliquote di Maggiorazione Iperammortamento 2026

L’Iperammortamento 2026 prevede aliquote di maggiorazione differenziate per scaglioni di investimento. La maggiorazione si applica al costo del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

Scaglione InvestimentoMaggiorazioneDeduzione TotaleBeneficio IRES 24%
Fino a €2,5 milioni+180%280% del costo43,2%
Da €2,5 a €10 milioni+100%200% del costo24,0%
Da €10 a €20 milioni+50%150% del costo12,0%

COME LEGGERE LA TABELLA: Con una maggiorazione del +180%, un bene da €100.000 genera una deduzione totale di €280.000 (100% + 180%). Con aliquota IRES al 24%, il beneficio fiscale effettivo è di €43.200 (pari al 43,2% del costo originario).

5. Calcolo del Beneficio Fiscale

Il beneficio fiscale dell’Iperammortamento si calcola applicando l’aliquota IRES (o IRPEF per le imprese individuali) alla maggiorazione del costo del bene.

Formula di calcolo

Beneficio fiscale = Costo bene × Maggiorazione × Aliquota IRES

Esempio: €100.000 × 180% × 24% = €43.200

Distribuzione nel tempo

A differenza del credito d’imposta (fruibile in 3-5 quote annuali), il beneficio dell’Iperammortamento è distribuito lungo l’intero periodo di ammortamento del bene, che varia in base alla tipologia:

  • Macchinari: 10-15 anni (coefficiente 10-6,67%)
  • Impianti: 10-12 anni (coefficiente 10-8,33%)
  • Software: 3-5 anni (coefficiente 33,33-20%)

IMPORTANTE: Il beneficio è subordinato alla presenza di utili. Se l’impresa è in perdita, la deduzione maggiorata non genera un beneficio immediato ma incrementa le perdite fiscali riportabili.

5b. Caso Specifico: Impianti Fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici rientrano nell’Iperammortamento 2026 come categoria autonoma (comma 429 lett. b), con regole specifiche che si differenziano dai beni strumentali Allegato IV.

Requisiti di accesso per il FTV

A differenza dei beni Allegato IV per i quali il DL 38/2026 art. 7 ha soppresso retroattivamente il vincolo di origine, i pannelli fotovoltaici devono essere prodotti in UE/SEE e classificati nelle categorie B o C del registro ENEA (art. 12, lettere b e c, DL 181/2023). I pannelli di categoria A sono esclusi dall’agevolazione per scelta normativa esplicita, nonostante circa 25 produttori EU risultino iscritti al registro. Ad oggi la categoria C è riferibile sostanzialmente a 3Sun/Enel di Catania (tecnologia HJT). La categoria B non risulta coperta da alcun modulo registrato.

Coefficiente di ammortamento e quattro fattispecie

Il coefficiente fiscale di ammortamento dell’impianto fotovoltaico dipende dalla classificazione fiscale del bene secondo la Circolare AdE 36/E/2013, che individua quattro fattispecie. La scelta non è discrezionale: dipende dalle caratteristiche del bene e dal contesto di installazione, e va concordata con il consulente fiscale dell’impresa.

FattispecieInquadramentoCoefficientePeriodo deduzione
A — bene mobileImpianto non accatastato, su struttura non integrata strutturalmente all’immobile9%~12 anni
B — bene immobileImpianto accatastato come unità immobiliare autonoma (D/1, D/10)4%~25 anni
C — bene immobile parte di compendio industrialeImpianto integrato strutturalmente in fabbricato strumentale (capannone)3-4%~25-30 anni
D — approccio per componenti (AIDC 197/2016)Componenti scorporati: pannelli/inverter al 9%, strutture al 4%. Posizione respinta dal Governo (interrogazione 5-09541/2016) ma applicata da molti commercialisti per tutela del cliente9% / 4%misto

Negli esempi che seguono utilizziamo la fattispecie A (bene mobile, coefficiente 9%, periodo ~12 anni) come riferimento più frequente nei casi PMI con impianto su copertura non integrato strutturalmente. Per impianti accatastati come immobile autonomo o parte di compendio industriale i tempi di deduzione si allungano significativamente. La scelta della fattispecie va sempre validata col commercialista del cliente.

Massimali di costo FER (Allegato 1, Sezione II del decreto attuativo)

La base di calcolo dell’Iperammortamento per gli impianti FER è il minimo tra il costo effettivo sostenuto e il massimale per fascia di potenza. La parte di costo eccedente il massimale non è agevolabile. I parametri sono articolati su quattro tabelle: FER elettriche (€/kW), coefficienti moltiplicativi α per i sistemi di accumulo, FER termiche (€/kW), solare termico (€/m²).

Tabella 2a — FER elettriche (€/kW per fascia di potenza)

FonteP ≤ 20 kWe20 < P ≤ 200200 < P ≤ 600600 < P ≤ 1.000P > 1.000
FV moduli lett. b)1.4201.1201.020910840
FV moduli lett. c)1.5001.2001.1001.000940
Eolico2.6402.1601.2801.080
Geotermico2.7502.7502.7502.7501.800
Idraulico2.9702.6402.6402.3801.850
Biomassa400400400400370

Tabella 2b — Coefficienti α per sistemi di accumulo

Il decreto firmato il 4 maggio 2026 sostituisce il vecchio cap di 900 €/kWh (bozza del 5 gennaio) con un regime moltiplicativo: il valore agevolabile del sistema di accumulo deve essere ≤ α × valore agevolabile dell’impianto FER. Il coefficiente α varia per fonte e per fascia di potenza.

FonteP ≤ 20 kWe20 < P ≤ 200200 < P ≤ 600600 < P ≤ 1.000P > 1.000
FV moduli lett. b)2,01,51,51,21,0
FV moduli lett. c)2,01,51,51,21,0
Eolica2,52,01,81,81,5
Geotermica0,50,50,50,50,5
Idraulica0,50,50,50,50,5
Biomassa0,50,50,50,50,5

UPS / Gruppi statici di continuità: ESCLUSI. Anche se contengono batterie, gli UPS sono dimensionati per garantire continuità della fornitura (kVA + autonomia in minuti), non per stoccare energia da fonte rinnovabile (kWh utili). La modifica del punto h) dell’Allegato IV non sana l’esclusione storica fissata dalla Circolare MiSE 177355/2018: lo storage rientra nel beneficio solo come accessorio a NUOVI impianti di autoproduzione FER, nei limiti del regime α della Tabella 2b. Ref. Marco Belardi, Innovation Post 5/5/2026.

Tabella 2c — FER termiche (€/kW per uso calore di processo)

FonteP ≤ 1.000 kWtP > 1.000 kWt
Pompa di calore aria/aria720500
Pompa di calore aria/acqua1.5601.000
Pompa di calore geotermica2.2802.000
Biomassa termica5.6003.900

Tabella 2d — Solare termico (€/m² superficie captante)

T media fluido (°C)S ≤ 100 m²100 < S ≤ 200 m²S > 200 m²
50490220175
100670285220
150770335235

Esempio pratico — impianto FTV €100.000, scaglione fino a €2,5M

VoceCalcoloImporto
Deduzione annua ordinaria€100.000 × 9%€9.000
Maggiorazione annua (iper)€100.000 × 180% × 9%€16.200
Beneficio fiscale annuo (IRES 24%)€16.200 × 24%€3.888
Beneficio fiscale totale (~13 anni)~€43.200

Aliquota applicabile

Il beneficio si calcola sull’aliquota IRES del 24% per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.). Per le imprese individuali, S.n.c. e S.a.s. il reddito è tassato per trasparenza in capo ai soci con IRPEF a scaglioni: l’aliquota effettiva dipende dal reddito complessivo del singolo socio e può essere superiore al 24%.

NOTA BENE: Il beneficio dell’Iperammortamento FTV rileva ai soli fini IRES/IRPEF. Non rileva ai fini IRAP (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025). Il coefficiente effettivo applicabile sarà determinato dal consulente fiscale dell’impresa in sede di iscrizione del bene in bilancio.

Vincolo dimensionale per impianti di autoproduzione FER

Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 prevede che gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo agevolabili non possano superare il 105% del fabbisogno energetico annuale della struttura produttiva. Il fabbisogno è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026, più eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o combustibili.

Conseguenza operativa: un impianto sovradimensionato rispetto al consumo aziendale decade dal beneficio per la parte eccedente. Per progetti in cui la producibilità attesa supera il consumo, va valutata la strutturazione con impianti separati (la parte entro il 105% del consumo in autoconsumo agevolato, la parte eccedente come impianto commerciale separato) oppure la configurazione in Comunità Energetica Rinnovabile per valorizzare l’energia eccedente via tariffa TIP GSE.

Gli impianti di autoproduzione FER includono: gruppi di generazione elettrica (FTV, mini-eolico, cogenerazione), trasformatori, misuratori, impianti per produzione di calore di processo, sistemi di stoccaggio (batterie di accumulo).

Tre configurazioni di localizzazione FTV ammesse

L’art. 7 del decreto attuativo individua tre configurazioni di localizzazione dell’impianto FTV compatibili con il vincolo di destinazione all’autoconsumo della struttura produttiva:

  • Configurazione 1 — stesse particelle catastali della struttura produttiva. L’impianto è installato su coperture, pertinenze o terreni che insistono sulle medesime particelle dell’unità produttiva.
  • Configurazione 2 — particelle diverse con POD riconducibili alla stessa struttura. L’impianto è installato su particelle distinte ma il punto di prelievo (POD) è riconducibile alla stessa unità produttiva (es. capannone e tetto magazzino in particelle separate ma utenza unica).
  • Configurazione 3 — autoconsumatore individuale a distanza ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 30 comma 1 lett. a) n. 2. Un solo cliente finale che possiede più POD propri nella stessa zona di mercato (Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Sicilia, Sardegna). L’energia prodotta in un sito viene contabilizzata come autoconsumo per i POD dello stesso cliente nella zona.

Configurazione 3 ≠ CER. La Configurazione 3 dell’Iperammortamento è una forma di autoconsumo individuale a distanza riconducibile a un unico soggetto con più POD. La Comunità Energetica Rinnovabile (CER, art. 31 D.Lgs. 199/2021) è invece una configurazione distinta che riunisce più soggetti diversi attorno a una cabina primaria. La CER resta utilizzabile come leva economica separata (tariffa incentivante GSE ~100-110 €/MWh sui kWh condivisi), cumulabile con l’Iperammortamento ma indipendente.

Leasing vs Acquisto Diretto: l’effetto sui tempi del beneficio

La scelta della forma di finanziamento incide significativamente sui tempi di fruizione del beneficio fiscale.

Acquisto diretto: il beneficio si spalma sull’intero periodo di ammortamento. Per un impianto FTV con coefficiente 9%, i tempi arrivano a circa 13 anni.

Leasing finanziario: la deduzione avviene sui canoni. L’art. 102, comma 7, TUIR prevede che i canoni siano deducibili in un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Per il FTV (periodo ordinario ~11 anni), i canoni diventano deducibili in circa 5-6 anni, concentrando il beneficio in circa la metà del tempo.

Acquisto direttoLeasing
Periodo deduzione~13 anni~6 anni
Beneficio fiscale totale~€43.200~€43.200
Beneficio medio annuo~€3.888~€7.200
Effetto liquiditàDistribuitoConcentrato

Il beneficio fiscale totale resta invariato nei due scenari, ma con il leasing si concentra in circa la metà del tempo, migliorando il payback e la liquidità dell’impresa negli anni iniziali.

Combinazione Leasing + Nuova Sabatini: la strategia ottimale

Per massimizzare l’efficienza finanziaria è possibile combinare il leasing con la Nuova Sabatini (art. 2, DL 69/2013), ottenendo un doppio vantaggio:

StrumentoBeneficioTipo
Iperammortamento 180%Risparmio IRES/IRPEF sulla maggiorazioneFiscale
Nuova SabatiniContributo a fondo perduto sugli interessiDiretto
LeasingDeduzione canoni concentrata in ~6 anniFinanziario

I tre strumenti sono cumulabili sullo stesso bene e agiscono su piani diversi.

Esempio pratico — impianto FTV €100.000 con leasing 60 mesi

  • Iperammortamento 180% → risparmio fiscale totale ~€43.200 concentrato in ~6 anni
  • Nuova Sabatini → contributo indicativo ~€3.000-€5.000 a fondo perduto sugli interessi

Nota operativa Nuova Sabatini: il finanziamento deve essere stipulato con una banca o intermediario convenzionato MIMIT. La domanda va presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, prima dell’acquisto del bene.

Nota finale: la convenienza effettiva tra acquisto diretto e leasing dipende dal costo del finanziamento, dalla situazione di liquidità e dalla capacità di assorbire la deduzione negli anni. Si consiglia sempre una simulazione personalizzata con il proprio consulente fiscale.

6. Esempi pratici di calcolo

Due scenari concreti che ricorrono nelle pratiche SolarixBusiness: investimento singolo in macchinario 4.0 (PMI metalmeccanica) e investimento misto hardware + software (PMI manifatturiera).

Scenario 1 — Centro di lavoro CNC, PMI metalmeccanica

  • Costo del bene: €500.000
  • Scaglione: Fino a €2,5 milioni
  • Maggiorazione applicabile: +180%
  • Coefficiente ammortamento: 10% (10 anni)
  • Aliquota IRES: 24%

Calcolo:

Deduzione annua ordinaria: €500.000 × 10% = €50.000

Maggiorazione annua: €500.000 × 180% × 10% = €90.000

Deduzione totale annua: €50.000 + €90.000 = €140.000

Beneficio fiscale annuo: €90.000 × 24% = €21.600

Beneficio fiscale totale (10 anni): €216.000

Confronto con Transizione 4.0 (2025)

AspettoTransizione 4.0 (2025)Iperammortamento (2026)
Investimento€500.000€500.000
Aliquota/Maggiorazione20% credito+180% maggiorazione
Beneficio totale€100.000€216.000
Fruizione3 anni (F24)10 anni (ammortamento)
Dipende da utili?No

NOTA: Sebbene il beneficio totale dell’Iperammortamento sia superiore (€216.000 vs €100.000), la distribuzione su 10 anni e la dipendenza dagli utili rendono i due strumenti non direttamente comparabili. La scelta dipende dalla situazione specifica dell’impresa.

Scenario 2 — Investimento misto hardware 4.0 + software gestionali

PMI manifatturiera, S.p.A., 70 dipendenti, fatturato 14 M€. Piano di digitalizzazione: 3 macchine utensili CNC nuove (Allegato IV), sistema MES completo (Allegato V), piattaforma di cybersecurity industriale (Allegato V), sistema di supply chain management integrato (Allegato V). Investimento totale: 1,2 M€ + IVA, di cui 850.000 € hardware e 350.000 € software.

Strumenti attivati e benefici

StrumentoBeneficio
Iperammortamento 180% hardwareSu 850.000 € (scaglione fino a 2,5 M€)
Iperammortamento 180% softwareSu 350.000 € — il software 4.0 torna ammissibile nel 2026 dopo l’esclusione del 2025
Nuova Sabatini Industria 4.0Su parte hardware: ~85.700 € di contributo
Leasing per hardwareConcentrazione del beneficio fiscale in ~5-6 anni sui canoni deducibili

Risultato economico sintetico su un investimento di 1,2 M€:

  • Iperammortamento 180% × 1,2 M€ = deduzione aggiuntiva 2,16 M€ nei periodi di ammortamento
  • Risparmio fiscale IRES 24% totale ~518.400 € (43,2% del costo)
  • Contributo Nuova Sabatini ~85.700 €
  • Beneficio economico complessivo ~604.000 € = ~50% del costo coperto da incentivazione fiscale e contributi

Tale risultato dipende dalla capacità dell’impresa di generare utili sufficienti ad assorbire la deduzione maggiorata distribuita sul periodo di ammortamento di hardware e software. Il rendiconto pluriennale conta più della maggiorazione nominale.

7. Beni Ammissibili (Allegato IV e V)

Sono agevolabili i beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato IV (beni materiali 4.0) e nell'Allegato V (beni immateriali 4.0) della Legge 199/2025. I contenuti ricalcano in larga parte gli ex Allegati A e B della L. 232/2016 della disciplina Transizione 4.0, ma la base normativa di riferimento per il 2026-2028 è la nuova Legge di Bilancio.

Allegato IV - Beni Materiali 4.0

Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili.

  • Macchine utensili per asportazione e deformazione
  • Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante trasformazione dei materiali
  • Macchine per il confezionamento e l’imballaggio
  • Macchine utensili e sistemi per la marcatura e tracciabilità
  • Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
  • Macchine per la manifattura additiva (stampa 3D)
  • Macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico automatizzato
  • Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali

Allegato V - Beni Immateriali 4.0

NOVITÀ 2026: Il software 4.0, escluso nel 2025, torna ad essere agevolabile nell’Iperammortamento 2026.

Esclusione SaaS: il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 esclude dall’agevolazione i canoni dei software erogati in modalità as-a-service. Sono agevolabili solo i software dell’Allegato V acquistati con licenza permanente o cessione di diritti d’uso a tempo indeterminato, iscritti come immobilizzazioni immateriali. Le associazioni di categoria stanno chiedendo correzione tramite il Decreto Fiscale in esame al Senato; fino a una eventuale modifica, il SaaS resta fuori dal perimetro.

  • Software, sistemi e system integration per la progettazione e riprogettazione
  • Software per la gestione della qualità
  • Software per la gestione e il coordinamento della produzione (MES, SCADA)
  • Software per la gestione della logistica (WMS)
  • Software per la gestione della supply chain
  • Software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM)
  • Software per la cybersecurity
  • Software per la realtà virtuale e aumentata
  • Software per l’intelligenza artificiale e machine learning
  • Software per la gestione dell’energia e dell’efficienza energetica

Requisiti tecnici obbligatori

I beni devono possedere le seguenti caratteristiche:

  • Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  • Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura
  • Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva
  • Rispondenza ai più recenti standard di sicurezza

8. Origine dei beni — Cosa si applica davvero

Non esiste un obbligo generale di origine Made in EU/SEE per i beni strumentali 4.0 (Allegato IV e V della L. 199/2025). I beni possono provenire anche da paesi extra-UE.

Il DL 38/2026 art. 7 ha soppresso retroattivamente il vincolo di origine sui beni Allegato IV e V. Il vincolo Made in EU/SEE si applica oggi esclusivamente ai pannelli fotovoltaici classificati nelle categorie B e C del registro ENEA (art. 12, lettere b e c, DL 181/2023).

Situazione attuale del registro ENEA

  • Categoria B → nessun modulo iscritto (nessun produttore soddisfa il requisito celle EU ≥23,5%)
  • Categoria C → riferibile sostanzialmente a 3Sun/Enel di Catania (tecnologia HJT)
  • Categoria A → circa 25 produttori EU iscritti, ma esclusa dall’agevolazione per scelta normativa esplicita del maxi-emendamento alla Legge di Bilancio 2026

ATTENZIONE: Verificare sempre la categoria ENEA del modello scelto prima dell’acquisto.

La restrizione alle sole categorie b) e c) del registro ENEA, che di fatto limita l’agevolazione ai pannelli HJT di 3Sun (categoria C — l’unico produttore EU oggi qualificato), è oggetto di un reclamo presentato alla Commissione Europea dai produttori esclusi (categoria A), che chiedono di verificare la compatibilità della norma con il divieto di aiuti di Stato. AssoESCo ha aggiunto che il differenziale di prezzo tra cat. b/c e alternative non europee rischia di assorbire il beneficio fiscale, riducendo l’efficacia incentivante della misura. È in discussione un possibile intervento correttivo nel Decreto Fiscale in esame al Senato per estendere l’ammissibilità anche ai moduli di categoria a).

9. Requisiti di Interconnessione

L’interconnessione è un requisito fondamentale per accedere all’Iperammortamento. Il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Cosa significa interconnessione

Un bene si considera interconnesso quando:

  • Scambia informazioni con sistemi interni (es. sistema gestionale, MES, ERP) e/o esterni (es. clienti, fornitori, partner)
  • È identificato univocamente tramite standard di indirizzamento internazionali (es. indirizzo IP)
  • Riceve istruzioni e/o part program da remoto
  • Invia dati di produzione, qualità, manutenzione al sistema informativo aziendale

Documentazione richiesta

Rispetto al precedente regime Transizione 4.0 (che prevedeva la dichiarazione sostitutiva fino a €300.000), l’Iperammortamento 2026 elimina la soglia: la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dall’importo.

La perizia, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo (in alternativa attestato di conformità di ente certificatore accreditato), deve attestare:

  • che il bene possiede le caratteristiche tecniche dell’Allegato IV o V della L. 199/2025
  • l’interconnessione effettiva al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
  • il costo di acquisizione del bene e il nesso funzionale con la struttura produttiva
  • per i pannelli fotovoltaici: la corretta iscrizione al registro ENEA categorie B o C

FRUIZIONE FISCALE: Il beneficio dell’Iperammortamento decorre dall’esercizio in cui avviene l'interconnessione effettiva del bene. La prima comunicazione GSE deve già contenere la previsione della data di interconnessione; la fruizione parte solo dall’interconnessione confermata e documentata in perizia.

Caratteristiche tecniche minime

Il bene deve possedere almeno 2 delle seguenti 3 caratteristiche:

  • Telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
  • Integrazione con sistemi di gestione della supply chain

10. Tempistiche e Scadenze

L’Iperammortamento 2026 si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028(art. 1 comma 427 L. 199/2025), con termine ultimo di rendicontazione sulla piattaforma GSE il 15 novembre 2028. La data rilevante ai fini della collocazione temporale dell’investimento è quella di consegna o spedizione del bene secondo i criteri ordinari del TUIR.

Periodo di validità

ParametroData inizioData fine
Investimenti agevolabili1 gennaio 202630 settembre 2028
Rendicontazione finale su piattaforma GSE15 novembre 2028
Interconnessione dei beniCondizione per inizio fruizione fiscale dell’Iperammortamento

Soglie annuali di maggiorazione

Le tre fasce (180% fino a 2,5 milioni, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni) si calcolano sugli investimenti completati in ciascuna annualità. Un’impresa che effettua 4 milioni di investimenti in 4.0 nel 2026 applica la fascia 180% ai primi 2,5 M€ e la fascia 100% sui restanti 1,5 M€ dello stesso anno. Nel 2027 si riparte dal plafond annuale.

Timeline operativa consigliata

  • Prima dell’acquisto: verifica preliminare di ammissibilità del bene (Allegato IV o V), classificazione della fascia di investimento attesa, valutazione della strategia acquisto vs leasing
  • Contestuale all’ordine: stipula del contratto di acquisto o locazione finanziaria, previsione del pagamento acconto ≥20% del costo di acquisizione
  • Comunicazione preventiva GSE (ex ante): invio sulla piattaforma SPC del GSE — pienamente operativa da metà giugno 2026 — con dati identificativi, struttura produttiva, tipologia beni e previsione data interconnessione
  • Entro 60 giorni dalla notifica esito positivo GSE (≈ 70 giorni dall’invio preventiva, considerando i 10 giorni di risposta GSE): comunicazione di conferma con evidenza del pagamento acconto ≥20% (o stipula contratto leasing)
  • Comunicazione periodica di monitoraggio (entro 20 gennaio): per investimenti pluriennali, stato di avanzamento dell’anno solare precedente, eventuale aggiornamento della data prevista di interconnessione
  • Comunicazione integrativa di monitoraggio (entro 30 giugno): aggiornamento e integrazione dei dati riferiti all’anno solare precedente
  • A investimento concluso e beni interconnessi: comunicazione di completamento con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile
  • Termine ultimo comunicazione di completamento: 15 novembre 2028 (con eventuale proroga di 15 giorni per integrazioni GSE)

11. Documentazione Richiesta

Per accedere all’Iperammortamento 2026 servono documenti sostanziali (bene, pagamento, interconnessione) e documenti procedurali (comunicazioni GSE). Il decreto attuativo MIMIT-MEF, firmato il 4 maggio 2026, definisce il quadro operativo sintetizzato di seguito.

Documentazione sostanziale

DocumentoContenuto
Fatture di acquistoRiferimento all’Allegato IV o V della L. 199/2025, indicazione della maggiorazione spettante
Contratto di acquisto o di leasingData ordine, condizioni di pagamento, acconto ≥20% documentato
Documentazione di pagamento tracciabileBonifici, ricevute bancarie, assegni (no contanti)
Scheda tecnica del beneCaratteristiche 4.0, interconnessione, CNC/PLC, standard sicurezza
Dichiarazione di origine del produttoreSolo per pannelli fotovoltaici: attestazione di iscrizione al registro ENEA categorie B o C
Prova dell’interconnessioneAll’interconnessione effettiva del bene (condizione per inizio fruizione fiscale)

Perizia tecnica asseverata

Diversamente dal precedente regime Transizione 4.0, l’Iperammortamento 2026 richiede la perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti, indipendentemente dall’importo. La soglia dei €300.000 sotto cui era ammessa la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante non è più applicabile. La perizia, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo (in alternativa attestato di conformità di ente certificatore accreditato), deve attestare:

  • Che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato IV o V della L. 199/2025
  • Che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con documentazione del nesso funzionale (flussi dati, classificazione asset, segmentazione di rete)
  • Il costo di acquisizione del bene
  • Per pannelli fotovoltaici categorie B/C: la corretta iscrizione al registro ENEA

Certificazione contabile

Il decreto attuativo prevede inoltre una certificazione contabile rilasciata dal revisore legale dell’impresa, ad integrazione della documentazione fiscale, per attestare la corretta iscrizione in bilancio del costo di acquisizione. Questo requisito è nuovo rispetto alla precedente disciplina Transizione 4.0.

Procedura GSE: 3 fasi procedurali + 2 comunicazioni di monitoraggio

Il canale operativo per accedere al beneficio è la piattaforma informatica SPC sviluppata dal GSE, accessibile con SPID/CIE e pienamente operativa da metà giugno 2026. Il decreto attuativo MIMIT-MEF firmato il 4 maggio 2026 distingue 3 fasi procedurali (art. 3 c. 1 del decreto) e, per gli investimenti pluriennali,2 comunicazioni periodiche di monitoraggio annuale (art. 3 c. 6).

3 fasi procedurali (art. 3 c. 1)

  1. Comunicazione preventiva (ex-ante) — L’impresa trasmette dati identificativi, struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti, includendo già la previsione della data di interconnessione. Il GSE notifica entro 10 giorni la corretta ricezione. In caso di informazioni carenti, l’impresa ha 10 giorni per integrare.
  2. Comunicazione di conferma (entro 60 giorni dalla notifica esito positivo GSE) — Considerando i 10 giorni di risposta GSE, il termine effettivo è di circa 70 giorni dall’invio della preventiva. L’impresa deve dimostrare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni acquisiti in leasing finanziario il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’ordine di acquisto al fornitore (senza esborso monetario aggiuntivo).
  3. Comunicazione di completamento — A investimento ultimato e beni interconnessi, comprensiva della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile del revisore legale. La nozione di completamento è differenziata per fattispecie: per i beni Allegato IV/V coincide con l’interconnessione effettiva al sistema aziendale; per i beni in leasing con il riscatto/messa a disposizione e interconnessione; per gli impianti FER autoproduzione con l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto. Termine ultimo: 15 novembre 2028.

2 comunicazioni di monitoraggio annuale (art. 3 c. 6)

Per gli investimenti che si estendono oltre l’anno solare, l’impresa è tenuta a due comunicazioni di monitoraggio nell’anno successivo, con cadenza distinta:

  1. Comunicazione periodica di monitoraggio — entro il 20 gennaio di ciascun anno: stato di avanzamento dell’investimento al 31 dicembre dell’anno precedente, eventuale aggiornamento della data prevista di interconnessione, ammontari di spesa effettivamente sostenuti.
  2. Comunicazione integrativa di monitoraggio — entro il 30 giugno di ciascun anno: integrazione e aggiornamento dei dati relativi all’anno solare precedente, comprensivi di eventuali variazioni del quadro tecnico-economico.

Decadenza retroattiva: in caso di cessione, dismissione o delocalizzazione del bene fuori dal territorio nazionale entro il periodo di sorveglianza fiscale (di regola 5 anni dall’interconnessione), l’impresa decade dal beneficio con obbligo di recupero delle quote di iperammortamento già fruite, maggiorate di interessi al tasso legale e sanzioni. Lo stesso vale in caso di mancato rispetto dei vincoli di mantenimento del bene previsti dal comma 433 della L. 199/2025.

Conservazione documentale

L’impresa ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione per 10 anni dal completamento dell’investimento, inclusi fatture, perizie, certificazioni contabili, documentazione di interconnessione, dichiarazioni di origine (per i pannelli FV).

12. Cumulabilità con Altri Incentivi

L’Iperammortamento 2026 è cumulabile con altri incentivi nazionali e regionali, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Incentivi cumulabili

IncentivoCumulabilitàCondizioni
Nuova SabatiniContributo in conto interessi cumulabile
SIMEST 394/81Su spese distinte, per internazionalizzazione
Incentivi regionaliLimitataNei limiti de minimis e aiuti di Stato
Fondi PNRRSu progetti diversi, verifica bando specifico
Transizione 4.0 c. 446 L. 207/2024NoIncompatibilità esplicita: i beni che hanno fruito del credito T4.0 non sono agevolabili in Iperammortamento

Limite massimo cumulativo

La somma degli incentivi non può superare il 100% del costo dell’investimento. In caso di cumulo, è necessario verificare il rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

STRATEGIA CONSIGLIATA: Per massimizzare il beneficio, è possibile combinare l’Iperammortamento con la Nuova Sabatini (contributo in conto interessi) e, per le imprese che esportano, con il SIMEST 394/81 (fondo perduto fino al 30% per il Sud).

Tabelle di Riferimento Iperammortamento 2026

Aliquote Maggiorazione per Scaglioni

Scaglione InvestimentoMaggiorazioneDeduzione TotaleBeneficio IRES 24%
Fino a €2,5 milioni+180%280% del costo43,2%
Da €2,5 a €10 milioni+100%200% del costo24,0%
Da €10 a €20 milioni+50%150% del costo12,0%

Confronto: Transizione 4.0 (2025) vs Iperammortamento (2026)

CaratteristicaTransizione 4.0 (2025)Iperammortamento (2026)
Tipo beneficioCredito d’imposta direttoDeduzione maggiorata ammortamento
FruizioneCompensazione immediata F24Distribuita negli anni di ammortamento
Dipendenza utiliIndipendente dagli utiliSubordinato alla capacità di generare utili
Provenienza beniBeni anche extra-UEExtra-UE ammessi. Vincolo Made in EU/SEE solo per pannelli FV categorie B e C tabella ENEA
Software 4.0Escluso nel 2025Reintrodotto nel 2026

Timeline e Scadenze 2026

FasePeriodoScadenzaNote
Investimenti agevolabili1/1/2026 - 30/9/202830/09/2028Art. 1 comma 427 L. 199/2025
Rendicontazione finale GSEPost-investimento15/11/2028Comunicazione di completamento con perizia + certificazione contabile
InterconnessionePost-consegnaInizio fruizione fiscaleCollegamento al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura: condizione per inizio deduzione maggiorata
Procedura GSE 3 fasi + 2 monitoraggiPiattaforma SPC operativa da metà giugno 202615/11/20283 fasi procedurali (preventiva, conferma a 60 gg dalla notifica esito positivo GSE, completamento) + 2 comunicazioni di monitoraggio annuale (20 gennaio + 30 giugno) per investimenti pluriennali

Verifica se l’Iperammortamento è applicabile ai tuoi investimenti

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13. Scenari di filiera

Scenari illustrativi a scopo didattico. I ritorni fiscali reali dipendono dal profilo aziendale specifico, dall’aliquota IRES/IRPEF applicabile, dalla capacità di generare utili, dall’eventuale cumulo con altri incentivi, dal testo definitivo del decreto attuativo. Ogni progetto reale viene analizzato singolarmente.

Scenario 1 — PMI meccanica che sostituisce il centro di lavoro principale

Profilo aziendale

PMI metalmeccanica del Piemonte, S.r.l., 28 dipendenti, fatturato 6,5 M€. Sostituzione di un centro di lavoro CNC a 4 assi obsoleto con un nuovo centro a 5 assi + celle robotizzate di asservimento. Investimento: 450.000 € + IVA.

Strumenti attivati

StrumentoBeneficio
Iperammortamento 180%Maggiorazione fiscale sul costo del bene (scaglione fino a 2,5 M€) = deduzione totale 280% del costo
Interconnessione con MES aziendaleRequisito sostanziale per accesso al beneficio
Nuova Sabatini linea Industria 4.0Contributo MIMIT ~10,08% del valore = ~45.000 €
Leasing finanziario 60 mesiConcentrazione della deduzione in metà del periodo di ammortamento

Ruoli della filiera

SolarixBusiness verifica ammissibilità del bene all’Allegato IV, coordina pratica Nuova Sabatini con banca convenzionata, struttura la comunicazione preventiva GSE, pianifica interconnessione con il MES aziendale, coordina la perizia tecnica asseverata. Il costruttore del centro di lavoro fornisce scheda tecnica 4.0 e supporta la perizia. L’integratore di sistema realizza l’interconnessione. Il revisore legale rilascia la certificazione contabile. Il commercialista dell’impresa gestisce la deduzione maggiorata in dichiarazione dei redditi nei periodi di ammortamento.

Risultato economico sintetico

Iperammortamento 180% su 450.000 € = deduzione aggiuntiva 810.000 € nei periodi d’imposta di ammortamento. Con aliquota IRES 24% il risparmio fiscale totale è ~194.400 € (43,2% del costo). Sommato al contributo Nuova Sabatini ~45.000 €, il beneficio complessivo copre oltre il 50% del costo dell’investimento al netto delle imposte.

Scenario 2 — Azienda manifatturiera che installa FTV per autoproduzione

Profilo aziendale

Impresa di trasformazione alimentare del Nord Italia, S.r.l., 45 dipendenti. Consumo elettrico annuo ~380 MWh (stabilimento con celle frigorifere e linee di trasformazione). Investimento: impianto fotovoltaico 250 kWp su copertura dello stabilimento + sistema di accumulo 150 kWh. Costo totale: 280.000 € + IVA.

Strumenti attivati

StrumentoBeneficio
Iperammortamento 180%Su costo dell’impianto FTV (scaglione fino a 2,5 M€, maggiorazione 180%)
Verifica vincolo 105% fabbisognoProducibilità attesa dell’impianto ≤ 1,05 × 380 MWh = 399 MWh/anno
Verifica iscrizione ENEAModuli classificati categoria B o C del registro ENEA (vincolo Made in EU residuo sui pannelli FV)
Coefficiente ammortamento 9%Periodo di deduzione ~13 anni (primo anno 4,5%, successivi 9%)

Ruoli della filiera

SolarixBusiness verifica dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico certificato, seleziona moduli iscritti ENEA categoria B/C (tipicamente 3Sun/Enel Catania HJT), coordina comunicazione preventiva GSE, pianifica la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. L’installatore FV fornisce scheda tecnica dei moduli con attestazione di iscrizione ENEA. L’ingegnere abilitato redige la perizia asseverata con verifica del vincolo 105%. Il revisore legale rilascia la certificazione contabile a completamento.

Risultato economico sintetico

Iperammortamento 180% su 280.000 € = deduzione aggiuntiva 504.000 € nei ~13 anni di ammortamento. Risparmio fiscale totale con IRES 24% ~121.000 € (43,2% del costo). A questo si somma il risparmio energetico annuale da autoconsumo (valore dipendente dal prezzo dell’energia elettrica, producibilità effettiva, autoconsumo diretto vs immesso). Payback energetico + fiscale tipicamente compreso tra 5 e 8 anni, dipendente dai parametri specifici.

Scenario 3 — Impresa con investimento misto hardware 4.0 + software gestionali

Profilo aziendale

PMI manifatturiera del Lazio, S.p.A., 70 dipendenti, fatturato 14 M€. Piano di digitalizzazione: acquisto di 3 macchine utensili CNC nuove (Allegato IV), sistema MES completo (Allegato V), piattaforma di cybersecurity industriale (Allegato V), sistema di supply chain management integrato (Allegato V). Investimento totale: 1,2 M€ + IVA (di cui 850.000 € hardware, 350.000 € software).

Strumenti attivati

StrumentoBeneficio
Iperammortamento 180% hardwareSu 850.000 € (scaglione fino a 2,5 M€)
Iperammortamento 180% softwareSu 350.000 € — il software 4.0 torna ammissibile nel 2026 dopo l’esclusione del 2025
Nuova Sabatini Industria 4.0Su parte hardware: ~85.700 € di contributo
Leasing per hardwareConcentrazione del beneficio fiscale in ~5-6 anni sui canoni deducibili

Ruoli della filiera

SolarixBusiness classifica ogni bene nel corretto Allegato (IV o V), valuta la strategia di frazionamento dell’investimento per ottimizzare gli scaglioni, coordina la pratica Sabatini sulla parte hardware, pianifica le comunicazioni GSE separate per hardware e software secondo le specifiche del decreto attuativo. I fornitori di software rilasciano la dichiarazione di origine secondo DPR 445/2000 (requisito specifico previsto dal decreto attuativo per i beni immateriali). L’ingegnere abilitato redige la perizia complessiva. Il CFO dell’impresa coordina la pianificazione fiscale pluriennale considerando la capacità di assorbire le deduzioni maggiorate in presenza di utili.

Risultato economico sintetico

Iperammortamento 180% su 1,2 M€ = deduzione aggiuntiva 2,16 M€ nei periodi di ammortamento. Risparmio fiscale IRES 24% totale ~518.400 € (43,2% del costo). Contributo Nuova Sabatini ~85.700 €. Beneficio economico complessivo ~604.000 € su un investimento di 1,2 M€ = ~50% del costo coperto da incentivazione fiscale e contributi, dipendente dalla capacità dell’impresa di generare utili sufficienti ad assorbire la deduzione maggiorata.

Domande Frequenti - Iperammortamento 2026

Cos’è l’Iperammortamento 2026 e come funziona?

L’Iperammortamento 2026 è una deduzione fiscale maggiorata che consente alle imprese di dedurre fino al 280% del costo dei beni strumentali 4.0 (100% base + 180% di maggiorazione), riducendo l’imponibile IRES o IRPEF. A differenza del credito d’imposta Transizione 4.0, il beneficio è distribuito negli anni di ammortamento e dipende dalla capacità dell’azienda di generare utili.

Quali sono le aliquote dell’Iperammortamento 2026?

Le aliquote di maggiorazione sono: +180% fino a €2,5 milioni (beneficio IRES effettivo 43,2%), +100% da €2,5 a €10 milioni (beneficio IRES 24%), +50% da €10 a €20 milioni (beneficio IRES 12%). Il beneficio effettivo dipende dall’aliquota IRES/IRPEF applicabile all’impresa.

I beni 4.0 devono essere prodotti in Europa?

No, non esiste un obbligo generale di origine Made in EU/SEE per i beni strumentali Allegato IV e V della L. 199/2025: il DL 38/2026 art. 7 ha soppresso retroattivamente il vincolo. Il vincolo resta esclusivamente per i pannelli fotovoltaici delle categorie B e C del registro ENEA. Per tutte le altre tipologie di beni 4.0 — macchinari, robot, impianti, software — è ammessa anche la provenienza extra-UE.

Il software 4.0 è incluso nell’Iperammortamento 2026?

Sì, ma solo nelle modalità di acquisto a licenza permanente o cessione di diritti d’uso a tempo indeterminato. Il software 4.0 (Allegato V della L. 199/2025, ex Allegato B della L. 232/2016) torna agevolabile nell’Iperammortamento 2026 dopo l’esclusione del 2025. Sono ammissibili software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni acquistati come immobilizzazioni immateriali, inclusi software gestionali, MES, ERP, WMS, PLM, sistemi di cybersecurity industriale, software per intelligenza artificiale e machine learning. Sono invece esclusi i canoni dei software erogati in modalità as-a-service (SaaS), per scelta del MEF nel decreto attuativo del 4 maggio 2026. Il decreto richiede inoltre una specifica dichiarazione di origine da parte del produttore o licenziante, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000.

L’Iperammortamento 2026 è cumulabile con altri incentivi?

Sì, l’Iperammortamento 2026 è cumulabile con Nuova Sabatini, SIMEST e incentivi regionali su spese distinte, nei limiti previsti dalla normativa UE.

Qual è lo stato del decreto attuativo MIMIT-MEF?

Il decreto attuativo MIMIT-MEF è stato firmato dal Ministro Urso il 4 maggio 2026 dopo quattro mesi di attesa, ed è ora in iter di perfezionamento (bollinatura RGS, concerto MEF, controllo Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Il vincolo Made in EU/SEE che aveva rallentato il concerto tra i due ministeri era già stato soppresso retroattivamente dal DL 38/2026 art. 7 del 27 marzo 2026. Il testo firmato definisce 3 fasi procedurali della comunicazione GSE (preventiva, conferma a 60 giorni dalla notifica esito positivo GSE, completamento) e 2 comunicazioni periodiche di monitoraggio annuale (entro 20 gennaio ed entro 30 giugno) per gli investimenti pluriennali, la perizia obbligatoria per tutti gli investimenti, i vincoli ENEA per FTV, il computo dei termici equivalenti per il 105%, le 3 configurazioni di localizzazione FTV, i massimali di costo dell’Allegato 1 Sezione II (4 tabelle 2a/2b/2c/2d con regime α moltiplicativo per i sistemi di accumulo) e l’esclusione dei canoni dei software erogati in modalità as-a-service (SaaS) e dei gruppi statici di continuità (UPS). La piattaforma GSE SPC è attesa pienamente operativa da metà giugno 2026. La misura è comunque in vigore dal 1° gennaio 2026 per la parte sostanziale: gli investimenti effettuati nel 2026 maturano il diritto alla maggiorazione indipendentemente dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, che disciplina solo le modalità procedurali di accesso al beneficio.

Il software in modalità as-a-service (SaaS) è agevolabile?

No. Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 esclude dall’agevolazione i canoni dei software erogati in modalità as-a-service, su scelta del MEF in sede di concerto interministeriale. Restano ammessi i software dell’Allegato V acquistati con licenza permanente o cessione di diritti d’uso a tempo indeterminato, iscritti come immobilizzazioni immateriali. Confindustria e Anitec Assinform hanno chiesto al Governo di reinserire l’agevolabilità del SaaS attraverso il Decreto Fiscale in esame al Senato; al momento, ai fini della pratica iperammortamento, il SaaS resta fuori dal perimetro.

Come funziona la procedura GSE: 3 fasi procedurali + 2 comunicazioni di monitoraggio?

L’accesso al beneficio avviene tramite piattaforma GSE SPC con SPID/CIE. Il decreto attuativo MIMIT-MEF firmato il 4 maggio 2026 articola la procedura in 3 fasi procedurali (art. 3 c. 1) e 2 comunicazioni periodiche di monitoraggio annuale per gli investimenti pluriennali (art. 3 c. 6). Le 3 fasi procedurali sono: (1) comunicazione preventiva ex ante con dati identificativi, ammontare degli investimenti previsti e previsione data di interconnessione; (2) comunicazione di conferma entro 60 giorni dalla notifica esito positivo GSE (≈ 70 giorni dall’invio preventiva, considerando i 10 giorni di risposta GSE), con evidenza del pagamento acconto ≥20% o stipula contratto leasing; (3) comunicazione di completamento a investimento ultimato e beni interconnessi, entro il 15 novembre 2028, con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile del revisore legale. Le 2 comunicazioni di monitoraggio annuale sono: (a) comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno con stato di avanzamento al 31 dicembre dell’anno precedente; (b) comunicazione integrativa entro il 30 giugno con aggiornamento e integrazione dei dati relativi all’anno solare precedente.

L’impianto fotovoltaico agevolato può superare il fabbisogno aziendale?

No. Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 prevede che la producibilità massima attesa dell’impianto di autoproduzione FER non possa superare il 105% del fabbisogno energetico annuale della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi dell’esercizio precedente al 1° gennaio 2026, sommando consumi elettrici e termici equivalenti (gas naturale, gasolio, GPL, biomassa convertiti in kWh). Per progetti sovradimensionati va valutata la strutturazione in due impianti separati (la parte in autoconsumo agevolato e la parte come impianto commerciale) oppure la configurazione in Comunità Energetica Rinnovabile per valorizzare l’energia eccedente.

Strategie di cumulo e ottimizzazione

L’Iperammortamento 2026 è pensato per integrarsi con altri strumenti del quadro agevolativo italiano. Le combinazioni più ricorrenti nei progetti di PMI manifatturiere:

Iperammortamento 180% + Nuova Sabatini

Un strumento agisce sul costo del bene (deduzione maggiorata), l’altro sugli interessi del finanziamento bancario (contributo in conto impianti). Basi economiche diverse, cumulabilità piena. Combinazione efficace su acquisti 4.0 fino a 4 M€ con finanziamento bancario.

Iperammortamento 180% + Leasing finanziario

L’art. 102 comma 7 TUIR consente la deduzione dei canoni di leasing in un periodo pari alla metà dell’ammortamento ordinario. Per i beni 4.0 con coefficiente 10% (10 anni) i canoni diventano deducibili in ~5 anni: la maggiorazione 180% viene assorbita in metà tempo, migliorando payback e liquidità.

Iperammortamento 180% + SIMEST Fondo 394/81

Per imprese con vocazione export: il finanziamento SIMEST al tasso 0,319% (gennaio 2026) con fondo perduto fino al 20% per PMI innovative/energivore/Sud può coprire la componente di internazionalizzazione di un progetto più ampio. Cumulabile su spese distinte.

Iperammortamento 180% su FTV + Comunità Energetica Rinnovabile

Per imprese con progetti fotovoltaici sovradimensionati rispetto al vincolo 105%, la configurazione CER permette di valorizzare l’energia eccedente attraverso la tariffa TIP GSE (60-120 €/MWh per 20 anni) sulla parte non in autoconsumo agevolato.

Iperammortamento 180% + Bandi regionali POR FESR

Cumulabile con voucher regionali di digitalizzazione, innovazione, R&S, nei limiti degli aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014) e de minimis.