Bando ISI INAIL: il 65% a fondo perduto sulla rimozione delle coperture in amianto
Con il Bando ISI, INAIL finanzia investimenti in salute e sicurezza sul lavoro attraverso cinque Assi. L’Asse 3 è dedicato alla bonifica da materiali contenenti amianto: copre il 65% della spesa ammissibile, da 5.000 a 130.000 euro, e paga la rimozione, lo smaltimento e il rifacimento della copertura. Questa pagina descrive l’impianto generale del bando e poi entra nell’Asse 3, che è la misura su cui lavoriamo.
Calendario ISI 2025 al 22 agosto 2026
Gli elenchi cronologici provvisori No Click Day, pubblicati a giugno 2026, riguardano gli Assi e le regioni in cui lo stanziamento copre tutte le domande registrate: collocano in posizione utile senza passaggio dallo sportello. Per queste domande il caricamento della documentazione di perfezionamento si chiude il 9 settembre 2026, ore 18:00, a pena di decadenza. Gli elenchi da sportello informatico sono stati pubblicati il 3 agosto 2026, con caricamento fino al 15 ottobre 2026, ore 18:00. INAIL aggiorna il calendario con almeno sette giorni di preavviso; il prossimo aggiornamento è annunciato entro il 9 settembre 2026.
Essere in elenco non chiude la pratica: la domanda si convalida con l’upload nei termini, e chi non carica decade anche se collocato in posizione utile. Se la vostra impresa è in un elenco No Click Day, la scadenza che conta ora è quella di settembre.
Il bando si articola in cinque Assi, e solo uno riguarda l’amianto
L’edizione ISI 2025 è stata approvata con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 187 del 19 novembre 2025, con uno stanziamento nazionale di 600 milioni di euro ripartito fra gli Assi e distribuito per Avvisi pubblici regionali e provinciali. Ogni impresa può presentare una sola domanda, in una sola regione, per una sola tipologia di intervento e una sola unità produttiva: la scelta dell’Asse è quindi una decisione a senso unico e va fatta all’inizio.
| Asse | Oggetto | Contributo |
|---|---|---|
| Asse 1.1 | Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici | 65% |
| Asse 1.2 | Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale | 80% |
| Asse 2 | Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici | 65% |
| Asse 3 | Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto | 65% |
| Asse 4 | Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività | 65% |
| Asse 5.1 | Micro e piccole imprese della produzione primaria di prodotti agricoli | fino al 65% |
| Asse 5.2 | Micro e piccole imprese agricole condotte da giovani agricoltori | fino all’80% |
Il resto di questa pagina riguarda l’Asse 3. Sugli altri Assi possiamo dirvi se il vostro progetto rientra e indirizzarvi, ma la pratica che seguiamo per intero, dalla perizia alla rendicontazione, è la bonifica dell’amianto.
L’Asse 3 paga la rimozione con smaltimento e il rifacimento della copertura
L’oggetto ammesso è definito in modo stretto: rimozione dei materiali contenenti amianto, trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006, rifacimento della copertura. Amianto qui significa i silicati fibrosi elencati all’art. 247 del d.lgs. 81/2008 — actinolite, amosite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite.
Le due tipologie ammesse
- Tipologia a) — rimozione delle coperture in materiali contenenti amianto e rifacimento. Vale 80 punti.
- Tipologia b) — rimozione delle coperture e dei controsoffitti in materiali contenenti amianto, con rifacimento delle coperture. Vale 85 punti.
La rimozione della copertura deve riguardare l’intero immobile. L’unica eccezione è la locazione parziale: in quel caso si finanzia la quota di lavori sulla porzione dove operano i lavoratori dell’impresa richiedente.
Cosa resta fuori
- Incapsulamento e confinamento
- Smaltimento di materiali già rimossi
- Bonifica della copertura senza rifacimento
- Bonifica del solo controsoffitto, senza copertura in amianto sovrastante
- Rimozione della copertura con incapsulamento del controsoffitto
- Pareti verticali in materiali contenenti amianto
- Rifacimento o consolidamento delle strutture di sostegno: tetto, orditure, solai, travature, arcarecci e listoni
Le ditte esecutrici devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 10A o 10B per la rimozione e in categoria 5 per il trasporto. È una verifica da fare prima di firmare il preventivo, non in rendicontazione.
I requisiti si verificano prima di misurare il tetto
Sono ammesse le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, con unità produttiva attiva nella regione dell’Avviso. Gli Enti del Terzo settore non sono destinatari dell’Asse 3. Le micro e piccole imprese agricole della produzione primaria, con rapporto assicurativo gestito da INPS-Agricoltura, accedono agli Assi 3 e 5.
L’immobile: disponibilità dal 31 dicembre 2022
Servono almeno tre anni di disponibilità calcolati al 31 dicembre 2025. Valgono proprietà, locazione, comodato o altro contratto. L’attività deve svolgersi lì almeno dalla pubblicazione del bando, e l’intervento riguarda il luogo di lavoro dove l’impresa esercita: un capannone di proprietà ma locato a terzi non è finanziabile.
Forza lavoro pari ad almeno una ULA
Media mensile dei dipendenti a tempo pieno nell’anno di riferimento, secondo i criteri del d.m. 18 aprile 2005. Fanno eccezione le ditte individuali senza dipendenti con titolare lavoratore autonomo e le imprese stagionali con continuità aziendale superiore all’anno.
Nessuna concessione ISI 2022, 2023 o 2024
Chi ha già ottenuto un provvedimento di concessione su una delle tre edizioni precedenti è escluso, salvo rinuncia integrale via PEC nei termini dell’Avviso. È la causa di esclusione che si scopre più spesso a istruttoria avviata.
Lavori non ancora iniziati
Le spese devono riferirsi a progetti non realizzati e non in corso alla chiusura della procedura di compilazione. La firma del preventivo per accettazione e la presentazione del piano di lavoro ex art. 256 d.lgs. 81/2008 restano atti di programmazione e non costituiscono avvio: in rendicontazione la data di inizio lavori si prova con il titolo abilitativo edilizio presentato al Comune.
Regolarità, polizza catastrofale, de minimis
DURC regolare, pieno esercizio dei diritti, assenza di condanne per omicidio colposo o lesioni colpose con violazione delle norme di sicurezza, polizza catastrofale ex art. 1 commi 101-111 L. 213/2023 in corso di validità al perfezionamento, capienza de minimis nel Registro nazionale aiuti. I requisiti vanno mantenuti fino alla rendicontazione.
Il contributo è il 65% di un importo costruito su valori limite al metro quadrato
L’importo del progetto somma le spese di realizzazione e le spese tecniche. Il contributo è il 65% del totale al netto dell’IVA, e deve cadere fra 5.000 e 130.000 euro: sotto i 5.000 euro il progetto non è finanziabile, sopra i 130.000 il contributo si ferma al massimale. Le superfici si misurano sulla proiezione in pianta.
| Voce | Valore limite | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Copertura in amianto | 60 €/mq | Rimozione, smaltimento, nuova copertura, lucernari, lattonerie e canali di gronda, cantiere e opere provvisionali, lavori in sicurezza, piano di lavoro ex art. 256 |
| Controsoffitto o sottocopertura | 20 €/mq | Rimozione, spese edili accessorie, lavori in sicurezza, piano di lavoro |
| Dispositivi anticaduta | +10% | Parapetti permanenti UNI 11996:2025, ancoraggi UNI 11578:2015, scale verticali permanenti UNI 11962:2024, entro il 10% della spesa della copertura su cui sono installati |
| Spese tecniche | 10%, max 10.000 € | Perizia asseverata entro 1.850 €, campionamento e analisi da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute, pratica edilizia, direzione lavori, coordinamento sicurezza |
Un capannone da 1.000 metri quadrati
Copertura in amianto con proiezione in pianta di 1.000 mq, controsoffitto in amianto di 400 mq, ancoraggi sulla nuova copertura.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Bonifica e rifacimento copertura | 1.000 mq × 60 € | 60.000 € |
| Bonifica controsoffitto | 400 mq × 20 € | 8.000 € |
| Dispositivi anticaduta | 10% di 60.000 € | 6.000 € |
| Spese tecniche | 10% di 74.000 € | 7.400 € |
| Importo del progetto | somma delle voci | 81.400 € |
| Contributo | 65% di 81.400 € | 52.910 € |
I preventivi possono restare sotto i valori limite: in quel caso si finanzia il 65% della spesa effettivamente ammessa. Se invece li superano, l’eccedenza resta a carico dell’impresa. In rendicontazione l’erogato non può superare il concesso: a spesa documentata inferiore, il rimborso scende al 65% del documentato.
Sotto i 130 punti la domanda non si registra nemmeno
La soglia di ammissibilità è 130 punti e il sistema la controlla in compilazione. Il punteggio si compone di sei blocchi, e per un’impresa piccola con intervento di tipologia b il traguardo si raggiunge quasi sempre; per un’impresa sopra i cento addetti serve invece lavorare sui parametri di condivisione e certificazione.
I blocchi che pesano di più
- Tipologia di intervento: 80 punti per la sola copertura, 85 con il controsoffitto
- Dimensione aziendale: 50 punti fino a 10 ULA con fatturato entro 2 milioni, in calo fino a 7 punti oltre i 500 addetti. Se il fatturato supera il limite della riga, il punteggio si moltiplica per 0,6
- Lavorazione: da 45 a 4 punti secondo il tasso medio nazionale di tariffa; alle imprese iscritte alla Camera di commercio dal 31 dicembre 2023 in poi si attribuiscono 4 punti
I 18 punti che spesso decidono
Valgono 18 punti, in alternativa fra loro, la condivisione del progetto con un ente bilaterale, un organismo paritetico o due parti sociali (modulo E1) e l’informativa o condivisione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (modulo E2).
La condivisione deve essere avvenuta prima della chiusura della procedura di compilazione, anche se il modulo si carica dopo, al perfezionamento. È un adempimento che costa poco e si perde per tempistica.
Completano il quadro le certificazioni di sistema — 5 punti per la ISO 45001, 3 punti ciascuna per ISO 14001, EMAS, ISO 39001 e modello organizzativo asseverato, 5 punti per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità — e il bonus di 10 punti per i settori Ateco individuati dall’allegato regionale delle risorse economiche.
Ogni parametro dichiarato in domanda va documentato al perfezionamento e viene verificato in istruttoria. INAIL può ricalcolare il punteggio: se scende sotto 130, la domanda decade. I certificati devono essere stati rilasciati da organismi accreditati in data non successiva alla pubblicazione del bando.
Sulla copertura nuova si può aggiungere il verde oppure il fotovoltaico
L’Asse 3 ammette un intervento aggiuntivo accanto al progetto principale, finanziato fino all’80% del suo valore entro il minore fra 20.000 euro e il residuo del massimale di 130.000 euro. Se ne sceglie uno solo dei due e si realizza unicamente sulle nuove coperture messe in opera dopo la bonifica, anche su una sola porzione. L’importo richiesto per l’aggiuntivo non può superare quello del principale.
Copertura a verde
Sistema conforme alla UNI 11235:2015, su coperture piane o inclinate fino a 5 gradi. Gli strati inferiori fino all’elemento di tenuta restano dentro le spese del progetto principale; all’aggiuntivo competono gli strati superiori. Al perfezionamento servono preventivo analitico con i due gruppi di strati distinti, schede tecniche con dichiarazione di conformità alla norma e relazione illustrativa con piano di manutenzione.
Fotovoltaico fino a 20 kW
Impianto per autoproduzione installato sulla copertura realizzata in sostituzione di quella bonificata, con potenza nominale massima di 20 kW, eventualmente con sistemi di accumulo. Conformità CEI 64-8 sezione 712, CEI 82-25 e CEI 0-21. Al perfezionamento servono preventivo analitico, schede tecniche di moduli e inverter e relazione di un professionista iscritto o del responsabile tecnico dell’installatore ex art. 5 d.m. 37/2008.
Come leggiamo il limite dei 20 kW
L’Allegato 3 scrive «la potenza nominale dell’impianto non può superare i 20 kW» senza dire se la misura sia quella dei moduli o quella di conversione. La lettura che applichiamo, e che mettiamo per iscritto nella relazione del perito, è: potenza nominale = valore minore fra potenza dei moduli e potenza di conversione. Un campo da 23,72 kWp servito da un inverter da 20,00 kW in corrente alternata, con limitazione di potenza attiva impostata, resta quindi entro il limite.
Le ragioni sono quattro e convergono: il bando scrive «kW» e non «kWp», cioè l’unità della conversione e non quella dei moduli; la stessa scheda richiama la CEI 0-21, che è la norma di connessione e guarda la potenza immessa; l’inverter limitato non può fisicamente superare la soglia, e un rapporto corrente continua su corrente alternata del 118% è un ordinario sovradimensionamento di progetto; sul medesimo limite di 20 kW dell’art. 52 c. 2 lett. a) del d.lgs. 504/1995 la nota dell’Agenzia delle dogane 38562/RU del 31 gennaio 2020 adotta proprio la formula del minimo fra le due potenze.
Va detto con chiarezza: quella nota vincola le Dogane, non INAIL, e la lettura è una posizione argomentata, non una regola espressa del bando. Dove il cliente non voglia assumersi il margine di contestazione, l’assetto alternativo è ridurre il campo sotto i 20 kWp anche in corrente continua.
L’aggiuntivo segue la sorte del principale: se il principale viene negato cade tutto, se viene ridotto l’aggiuntivo si decurta in proporzione. E il tetto complessivo resta 130.000 euro: se il principale assorbe il massimale, per l’aggiuntivo non c’è capienza.
Dall’elenco alla rendicontazione: i termini che fanno decadere la pratica
L’ammissione passa da due binari. Se lo stanziamento regionale dell’Asse copre tutte le domande registrate, INAIL pubblica un elenco cronologico No Click Day che ammette direttamente alla fase di upload, con ordine dato dal momento di registrazione e senza effetti sulla graduatoria. Altrimenti si passa dallo sportello informatico, dove conta l’ordine cronologico di invio.
Perfezionamento
Dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, per un periodo non inferiore a 30 giorni. Si caricano la perizia asseverata compilata online dal professionista con i relativi allegati e i moduli su dimensione aziendale, cumulo de minimis, condivisione, patto di integrità e polizza catastrofale. Chi non carica decade.
Verifica tecnico-amministrativa
Entro 120 giorni dalla scadenza del perfezionamento. Le richieste di integrazione si evadono entro 30 giorni, le osservazioni al preavviso di rigetto entro 10. L’esito positivo produce il provvedimento di concessione con il CUP, previa verifica di capienza de minimis nel Registro nazionale aiuti.
Anticipazione, se serve cassa
Con contributo pari o superiore a 30.000 euro si può chiedere fino al 50% in anticipo, indicandolo nella sezione dedicata della domanda. Serve una fideiussione bancaria, assicurativa o di intermediario ex art. 106 TUB, irrevocabile e a prima richiesta, di importo pari all’anticipazione maggiorata del 10%, da consegnare entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo.
Realizzazione in 365 giorni
Termine perentorio dal ricevimento del provvedimento di concessione, autorizzazioni comprese. Una sola proroga, motivata, fino a sei mesi; con anticipazione in essere va estesa anche la fideiussione. La realizzazione parziale è ammessa solo se il progetto riguardava coperture su più immobili e ciascuna copertura interessata è stata rimossa per intero.
Rendicontazione
Fatture elettroniche con CUP e dicitura «Avviso pubblico ISI 2025», pagamenti dal conto dedicato con causale completa, stralcio di estratto conto, piano di lavoro presentato all’organo di vigilanza, pratica edilizia comunale con date di inizio e fine lavori, documentazione fotografica della nuova copertura, iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali, formulario di identificazione rifiuti firmato da produttore, trasportatore e destinatario, prospetto delle spese. Una fattura senza CUP o senza dicitura comporta la revoca della quota corrispondente.
Obblighi dopo l’erogazione
Documentazione conservata separatamente per cinque anni. Beni non alienabili e uso conforme al progetto per tre anni. Per l’Asse 3, in particolare, le attività lavorative vanno mantenute negli immobili bonificati per tre anni dalla rendicontazione.
Verificate se la vostra impresa rientra nei requisiti ISI
Basta la partita IVA: Sniffer ricostruisce settore, dimensione e regione dell’azienda e indica quali misure nazionali ed europee sono compatibili, ISI compreso.
Verifica con la partita IVAChe cosa seguiamo noi
Istruiamo la pratica dall’intake fino agli obblighi successivi all’erogazione: verifica dei requisiti del soggetto e dell’immobile, misura delle superfici e dimensionamento delle spese sui valori limite, simulazione del punteggio rispetto alla soglia, coordinamento del professionista che assevera la perizia, caricamento della documentazione di perfezionamento, gestione delle integrazioni, pratica di anticipazione con la fideiussione e rendicontazione finale.
Sull’intervento aggiuntivo fotovoltaico portiamo anche la parte impiantistica, che è il mestiere con cui siamo partiti: dimensionamento, scelta della configurazione, verifica della cumulabilità con le altre misure energia. Il divieto di doppio finanziamento sugli stessi costi resta, e il modulo di cumulo va rinnovato in rendicontazione.
L’ammissione, il punteggio definitivo e l’erogazione li decide INAIL. Noi istruiamo la pratica e rispondiamo delle scelte tecniche che proponiamo; nessuna delle informazioni in questa pagina anticipa l’esito di una domanda.
Domande frequenti
- Quanto vale il contributo del Bando ISI INAIL sulla bonifica dell’amianto?
- L’Asse 3 finanzia il 65% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, con contributo compreso fra 5.000 e 130.000 euro. Sotto i 5.000 euro di contributo il progetto non è finanziabile; sopra i 130.000 euro il contributo si ferma al massimale. Il regime è de minimis: Reg. (UE) 2023/2831, 300.000 euro in tre anni per impresa unica.
- Quali interventi sull’amianto sono ammessi e quali no?
- È ammessa la rimozione delle coperture in materiali contenenti amianto, con trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006, e il rifacimento della copertura. Sono escluse l’incapsulamento, il confinamento, il mero smaltimento di materiali già rimossi, la bonifica senza rifacimento e le pareti verticali. Il controsoffitto in amianto è ammesso solo insieme alla copertura sovrastante.
- Quali sono i massimali di spesa per metro quadrato?
- Il valore limite è 60 euro al metro quadrato per la bonifica e il rifacimento della copertura e 20 euro al metro quadrato per il controsoffitto, calcolati sulla proiezione in pianta. I dispositivi anticaduta permanenti sulla nuova copertura rientrano entro il 10% delle spese di bonifica e rifacimento della copertura su cui sono installati. Le spese tecniche valgono al massimo il 10% delle spese di progetto, con tetto di 10.000 euro e perizia asseverata entro 1.850 euro.
- Da quando deve essere nella disponibilità dell’impresa l’immobile da bonificare?
- Da almeno tre anni calcolati al 31 dicembre 2025, quindi almeno dal 31 dicembre 2022. Valgono proprietà, locazione, comodato o altro titolo. L’attività deve svolgersi nell’immobile almeno dalla data di pubblicazione del bando e l’intervento riguarda il luogo di lavoro dove l’impresa esercita l’attività: gli immobili di proprietà ma locati ad altra azienda non sono finanziabili.
- Che cos’è la soglia dei 130 punti?
- È il punteggio minimo di ammissibilità. Il punteggio si compone di dimensione aziendale in ULA, tasso medio di tariffa della lavorazione, tipologia di intervento (80 punti per la sola copertura, 85 punti con il controsoffitto), condivisione con le parti sociali o informativa al RLS (18 punti), certificazioni di sistema e bonus settoriale Ateco regionale. Sotto i 130 punti la procedura non consente la registrazione della domanda.
- È possibile abbinare un impianto fotovoltaico alla bonifica?
- Sì, come intervento aggiuntivo, in alternativa alla copertura a verde. Il fotovoltaico per autoproduzione ha potenza nominale massima 20 kW, va installato sulla copertura realizzata in sostituzione di quella bonificata e può comprendere sistemi di accumulo. L’aggiuntivo è finanziato fino all’80% del suo valore, entro il minore fra 20.000 euro e il residuo del massimale di 130.000 euro, e non può superare l’importo del progetto principale.
- Quanto tempo c’è per realizzare l’intervento?
- 365 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, con una sola proroga motivata di massimo sei mesi. Se il contributo è pari o superiore a 30.000 euro si può chiedere un’anticipazione fino al 50%, subordinata a fideiussione bancaria o assicurativa pari all’anticipazione maggiorata del 10%.
- Chi ha già vinto un bando ISI negli anni scorsi può partecipare?
- No. Chi ha ottenuto il provvedimento di concessione su ISI 2022, 2023 o 2024 è escluso, salvo rinuncia integrale trasmessa via PEC nei termini previsti dall’Avviso. L’esclusione vale per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5.
- Quali documenti servono in rendicontazione per l’amianto?
- Fatture elettroniche con CUP e dicitura “Avviso pubblico ISI 2025”, stralcio di estratto conto dal conto dedicato, piano di lavoro ex art. 256 d.lgs. 81/2008 presentato all’organo di vigilanza, pratica edilizia comunale con date di inizio e fine lavori, documentazione fotografica della nuova copertura, iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 10A o 10B per la ditta di bonifica e categoria 5 per il trasportatore, formulario di identificazione rifiuti firmato dalle tre parti, prospetto delle spese e rinnovo del modulo di cumulo.
- Chi decide l’ammissione e l’erogazione del contributo?
- INAIL. La verifica tecnico-amministrativa può ricalcolare il punteggio dichiarato in domanda e, se scende sotto i 130 punti, la domanda decade. SolarixBusiness istruisce la pratica e predispone la documentazione; l’esito resta in capo all’Istituto.
Avete una copertura in amianto da bonificare?
Servono i metri quadrati della copertura, la data da cui l’immobile è nella vostra disponibilità e il numero di addetti. Con questi tre dati si capisce in poche ore se la pratica sta in piedi e quanto vale.
Fonti: Avviso pubblico ISI 2025 e Allegato 3, delibera CdA INAIL n. 187 del 19 novembre 2025, FAQ ufficiali INAIL. Calendario verificato su inail.it al 22 agosto 2026.

